Questo opuscolo contiene le informazioni corrette per il comportamento diligente e responsabile e per promuovere una fattiva collaborazione con gli Uffici dell’Agenzia delle Dogane e con la Guardia di Finanza di tutti i cittadini che si recano in vacanza, turismo o altro in Svizzera o in Livigno – territorio extradoganale. Il territorio di Livigno è considerato escluso dal territorio doganale dello Stato e della Unione Europea ed è quindi, dal punto di vista fiscale, territorio “estero” Quando gli acquisti fatti presso gli esercizi svizzeri o di Livigno vengono introdotti nel territorio doganale dello Stato, DEVONO ESSERE DICHIARATI E SDOGANATI. Se questi beni non superano certi valori o certe quantità, godono delle FRANCHIGIE (non si pagano i diritti doganali) sempre che siano privi di carattere commerciale , siano destinati al proprio uso personale o per farne dono e che comunque siano acquistati occasionalmente.
FRANCHIGIA QUANTITATIVA — ("TURISTICA") - A PERSONA
PRODOTTI DEL TABACCO SIGARETTE 200 PEZZI pari ad una stecca da 10 pacchetti oppure SIGARI 50 PEZZI oppure SIGARETTI (di peso massimo pari a tre grammi al pezzo) 100 PEZZI oppure TABACCO DA FUMO 250 grammi
ALCOOL E BEVANDE ALCOOLICHE ALCOOL non denaturato pari o superiore a 80° o BEVANDE ALCOOLICHE pari o superiore a 22° - 1 LITRO oppure ALCOOL E BEVANDE ALCOOLICHE inferiori a 22° - 2 LITRI VINI TRANQUILLI 4 LITRI BIRRA 16 LITRI
(per tutti questi prodotti non è consentita la franchigia ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni )
CARBURANTI La franchigia è limitata ai quantitativi contenuti nel serbatoio normale di qualsiasi mezzo di trasporto, oltre al carburante eventualmente contenuto in un recipiente portatile avente capacità massima di lt. 10,0 (dieci)
OLTRE ALLA FRANCHIGIA "TABELLARE" SOPRA INDICATA, E' PREVISTA LA FRANCHIGIA "PER VALORE"
La franchigia per valore è stabilita nella misura di 300 EURO, ridotta a 150 EURO per i minori di anni 15. Gli acquisti che rientrano nella franchigia non devono avere carattere commerciale, ( ossia devono contemporaneamente presentare carattere occasionale e riguardare merci riservate all'uso personale o familiare dei viaggiatori o destinate ad essere regalate , che non riflettono, per la loro natura e quantità , alcun intento di carattere
commerciale) ed in particolare, per i seguenti generi si consigliano i seguenti quantitativi massimi a persona: - carni e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari: kg: 5 (cinque) a persona - zucchero: kg. 10 (dieci) - a persona - caffè : kg. 2 (due) - a persona - profumi e acque di toilette: 300-400 ml. ( 3-4 flaconi) a persona
La franchigia per valore è personale e non cumulativa ( non può essere acquistato un prodotto unico sommando il valore di più franchigie). NON E' POSSIBILE SDOGANARE ________________________________________________________________________________ E TABACCO. NORME PER I "FRONTALIERI", ( A PERSONA) CIOE' LE PERSONE RESIDENTI NELLE ZONE DI FRONTIERA E PER IL PERSONALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO INTERNAZIONALE SONO STABILITE FRANCHIGIE RIDOTTE FRANCHIGIA QUANTITATIVA — ( "FRONTALIERI") PRODOTTI DEL TABACCO SIGARETTE oppure 20 PEZZI pari ad un pacchetto oppure SIGARI 5 PEZZI oppure SIGARETTI (di peso massimo pari a tre grammi al pezzo) 10 PEZZI TABACCO DA FUMO 25 grammi
ALCOOL E BEVANDE ALCOOLICHE
ALCOOL non denaturato pari o superiore a 80° o BEVANDE ALCOOLICHE pari o superiore a 22° - 12,5 ce ntilitri oppure ALCOOL E BEVANDE ALCOOLICHE inferiori a 22° - 25,0 centilitri VINI TRANQUILLI - 25,0 centilitri (per tutti questi prodotti non è consentita la franchigia ai viaggiatori di età inferiore ai 17 anni )
La franchigia a " valore " è prevista nella misura massima di euro 20,00 (venti)
COSA SUCCEDE QUANDO GLI ACQUISTI NON RIENTRANO NELLE FRANCHIGIE I beni acquistati in Livigno o in Svizzera non rientranti nelle franchigie, devono essere dichiarati immediatamente al Personale della Guardia di Finanza o dell'Agenzia delle Dogane al valico di confine al rientro nel territorio doganale dello Stato (per laprovincia di Sondrio i valichi di confine doganale sono La Sezione di Piattamala –Tirano (confine con la Svizzera e Livigno – Passo della Forcola), il Posto Doganale di Passo Foscagno (Livigno), la Dogana di Villa di Chiavenna (Svizzera e Livigno – Passo Maloia). I diritti da pagare incidono percentualmente sul prezzo di acquisto per circa il 25% (Dazio + IVA). L'incidenza fiscale è invece maggiore per le bevande alcoliche, per la carne e la bresaola.
COSA SUCCEDE SE MERCE ECCEDENTE LA FRANCHIGIA NON VIENE DICHIARATA AGLI ORGANI DOGANALI?
Il Testo unico delle Leggi Doganali, approvano con D.P.R. n. 43 del 1973, sanziona il contrabbando di merce con evasione di diritti fino a 4.000 euro con la SANZIONE AMMINISTRATIVA ed il SEQUESTRO e la CONFISCA DEI BENI ( che passano di proprietà dello Stato). Per l'evasione di diritti superiore a tale cifra, il contrabbando è punito con la MULTA da due a dieci volte i diritti evasi, il SEQUESTRO e la CONFISCA DEI BENI NON DICHIARATI, nell'ambito di un procedimento penale che si apre presso la Procura della Repubblica di Sondrio. Per effetto dell'art. 301 del D.P.R. n. 43 del 1973, i beni oggetto del contrabbando subiscono la CONFISCA e diventano di proprietà dello Stato . ULTERIORI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE RICHIESTE Al SEGUENTI NUMERI TELEFONICI: UFFICIO DELLE DOGANE DI TIRANO (S0) Tel. 0342-701198 – fax 0342-701218 Piazza Stazione, 22 – 23037 TIRANO (SO) e-mail: dogane.tirano@agenziadogane.it SEZIONE OPERATIVA TERRITORIALE DI PASSO DEL FOSCAGNO Tel. 0342-970586 - fax 0342-996963 Passo Foscagno, 86/B - 23030 LIVIGNO (SO) e-mail: dogane.tirano.passofoscagno@agenziadogane.it
La presente tabella è stata redatta in conformità al Regolamento CE nr. 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008, alla Circolare nr. 43/D del 28 novembre 2008 dell'Agenzia delle Dogane di Roma e alla nota nr. 2660 R.U. del 19.12.2008 emessa dall'Ufficio delle Dogane di Tirano.
Note per l’utenza: http://livigno.livignese.it dichiara di non essere responsabile di eventuali male interpretazioni del presente documento da parte di chiunque. http://livigno.livignese.it interpretando le nuove regole in vigore dal 01/12/08 come da nuovo regolamento CE n. 918/83 si impegna a effettuare qualsiasi modifica di questo documento, qualora risultassero nello stesso, errori o male interpretazioni, dichiara inoltre di aver pubblicato tale documento in assoluta buona fede. Per leggere il nuovo regolamento per intero: La Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea .. L 85 del 27 Marzo 2008 ha pubblicato per intero il nuovo regolamento (CE) n. 274/2008 del Consiglio del 17 Marzo 2008 che modifica il regolamento (CEE) n. 918/83 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali. Tale regolamento è applicabile a decorrere dal 1° Dicembre 2008 e modifica il citato regolamento n. 918/83 al fine di uniformare talune norme applicabili in materia di franchigie doganali a quelle esistenti in materia di IVA e di accise.